Con riferimento al Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico” – G.U. Serie Generale n. 217 del 10-09-2021 (entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021), fino al 31 dicembre 2021, attualmente termine dello stato di emergenza, CHIUNQUE acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (quindi alle scuole, ai servizi educativi per l’infanzia, agli istituti di IeFP, agli IFTS, e agli ITS) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 NON SI APPLICA ai bambini frequentanti i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado, agli studenti della scuola secondaria di II grado. Allo stesso modo, le disposizioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Bilardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/93

 

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